Onorevoli Colleghi! - Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, all'articolo 21, comma 6-bis, ha inserito una nuova procedura di controllo per i lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari che hanno diritto alle «deduzioni» fiscali spettanti per i figli a carico. Il comma citato recita: «Ai fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei confronti del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all'originale dal consolato nel Paese di origine».
      Va evidenziato che tale normativa:

          1) è stata inserita, senza alcun coordinamento con le norme fiscali in vigore e all'interno di un provvedimento legislativo che ha un altro oggetto, e più precisamente «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», nel capo IV del titolo I, recante «Società civile, famiglia e solidarietà», con effetti palesemente paradossali;

          2) è discriminante perché introduce controlli nei confronti dei soli lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari anche per i figli a carico residenti in Italia regolarmente iscritti all'anagrafe del comune;

          3) è vessatoria in quanto stabilisce l'obbligatorietà, per l'accesso al diritto fiscale delle deduzioni, di adempimenti

 

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complessi e dai tempi lunghi nonché onerosi, a carico dei contribuenti che sono lavoratori dipendenti cittadini extracomunitari con figli a carico nei Paesi di origine.

      Va anche rilevato che l'obbligo di presentare al sostituto di imposta la documentazione validamente formata nel Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata dai nostri consolati, riguarda, in base a stime effettuate dalle associazioni degli immigrati e dalle organizzazioni sindacali, almeno 400.000 lavoratori immigrati; ne consegue che il carico di lavoro burocratico che già pesa sui nostri consolati è notevolmente aggravato dalla quantità delle pratiche da svolgere sia nell'immediato sia nel futuro. Inoltre, per molte famiglie di questi lavoratori rimaste in patria il rispetto di tali adempimenti comporta disagi e problemi che non sono stati previsti dal legislatore e che possono risultare difficilmente comprensibili se si pone attenzione alle condizioni di vita sociali e civili di molti Paesi di origine degli immigrati.
      A queste considerazioni va aggiunto il fatto che in diverse regioni è stato segnalato che alcuni, ma non pochi, sostituti di imposta hanno dato immediata applicazione alla normativa, già nel 2003, anno della sua entrata in vigore, con un conseguente pesante taglio, se non azzeramento, dell'importo della retribuzione spettante ai lavoratori interessati.
      Per questi motivi si propone:

          a) l'abrogazione del comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

          b) il conseguente ripristino delle procedure previste dalla normativa fiscale precedentemente in vigore in materia di diritto alle deduzioni per i figli a carico residenti in Italia (autodichiarazione);

          c) l'introduzione nell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di nuovi commi che prevedono il mantenimento, nei casi di figli a carico rimasti nel Paese di origine, della prerogativa all'accertamento del diritto in oggetto da parte della pubblica amministrazione, specificatamente dell'Agenzia delle entrate, ma con procedure e obblighi a carico del contribuente coerenti con gli indirizzi di semplificazione fiscale e con i princìpi stabiliti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e dalla normativa fiscale generale vigente, e infine, non lesivi, nella prassi, dell'accesso al diritto in oggetto.

 

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